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Attualità
Normativa

Si configura un’evocazione quando l’uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP.

Una catena di tapas bar spagnoli utilizzava nella propria denominazione il termine “CHAMPANILLO”, che in lingua spagnola significa "piccolo champagne". L’organismo di tutela degli interessi dei produttori di champagne adisce i giudici spagnoli al fine di ottenere il divieto di usare questo termine, in quanto ciò costituirebbe una violazione della denominazione d’origine protetta (DOP) “Champagne”.

In primo grado il Tribunale ha ritenuto che l’uso del segno CHAMPANILLO non richiamasse la DOP “Champagne”, in quanto tale segno non si riferiva a una bevanda alcolica, ma a locali di ristorazione. La Corte provinciale di Barcellona, adita in appello, ha chiesto alla Corte di Giustizia di interpretare il diritto dell’Unione in materia di protezione dei prodotti DOP/IGP e in particolare di stabilire se fosse possibile utilizzare tali nomi registrati per indicare dei servizi e non dei prodotti.

La decisione

Alla luce delle considerazioni sviluppate dalla Corte: “si configura [un’evocazione] quando l’uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L’esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare, dall’incorporazione parziale della denominazione protetta, dall’affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione di cui trattasi o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione”. Spetta al giudice nazionale effettuare tale valutazione, tenendo conto dell’insieme degli elementi che caratterizzano l’uso della DOP/IGP e il contesto in cui avviene l’uso.

Nel caso di specie il Tribunale spagnolo, al fine di verificare la sussistenza di un’evocazione (vietata), sarà quindi chiamato a verificare se la denominazione riservata ai tapas bar “CHAMPANILLO” sia tale da creare nella mente del consumatore medio europeo un nesso diretto e univoco con la bevanda DOP francese “Champagne”.

Conclusioni

Con questa pronuncia viene ulteriormente rafforzata la tutela delle Indicazioni Geografiche, confermando l’orientamento estremamente rigoroso contro ogni forma di usurpazione, imitazione, evocazione adottato dalla Corte europea con le ultime sentenze (v. C-614/17 - sentenza del 2.05.2019 “Queso Manchego” e C-490/19 - sentenza del 17.12.2020 “Fromage Morbier”).

Il contesto deve indurre l’operatore a fare molta attenzione in ogni forma di utilizzo di indicazioni che possano evocare o richiamare una denominazione tutelata al fine di non incorrere in sanzioni sia di tipo amministrativo che di tipo penale.

Avv. Chiara Marinuzzi

Studio Legale Gaetano Forte

Diritto penale agroalimentare e sicurezza alimentare