Abbiamo raccolto alcuni commenti circa gli orientamenti che emergono dalla giurisprudenza in merito al valore in ambito processuale del dato analitico e del suo accertamento.
In occasione del webseminar di In-formare, abbiamo fatto qualche domanda a Giorgia Andreis (nel testo GA) e Antonio Fiumara (AF), dello studio Andreis e Associati Avvocati - Torino, Milano.
Quello dell’accertamento e delle procedure analitiche è uno dei temi cardine da un punto di vista processuale e giuridico, per quel che concerne le strategie difensive dell’OSA. Sul rapporto di prova si fondano le possibili contestazioni della Pubblica Autorità. Perché questo documento è così importante?
AF: Le conseguenze di una non conformità dal punto di vista dell’OSA sono diverse. Ne elenco solo alcune: dalla notizia di reato, con l’apertura di un processo penale, alla sanzione amministrativa, all’apertura delle procedure di allerta con ritiro e richiamo, al sequestro della merce. Proprio alla luce di queste conseguenze, sull’affidabilità del campionamento e delle procedure analitiche si gioca l’esito dei procedimenti penali o sanzionatori. Il nuovo Regolamento sui controlli ufficiali (Reg. 625/17) ha disciplinato i metodi di campionamento e analisi dando una scala di preminenza: il campione dovrà essere analizzato in sede di Controllo Ufficiale primariamente con i metodi ufficiali conformi alle norme UE e solo in assenza di questi si potrà ricorrere ad altri metodi disponibili fra quelli comunque elencati dal Regolamento.
Perché è importante questa indicazione?
AF: Riteniamo che sul punto, il Regolamento 625 rappresenti un passo importante del legislatore perché armonizza le procedure analitiche evitando possibili disparità di trattamento in ambito nazionale ed europeo, cautelando l’operatore nel caso di analisi svolte con differenti metodiche, o in autocontrollo, o fra diversi laboratori ufficiali. Sotto il profilo legislativo poi è stato anche riconosciuto tra i diversi criteri di valutazione, l’accreditamento un elemento di garanzia nell’ambito del contraddittorio fra l’ente di controllo e il controllato (cioè l’OSA).
Qual è dunque il valore di un accreditamento?
GA: Il Regolamento 765/2008 ha istituito gli enti di accreditamento. Nella pratica tuttavia, per quanto sia gli OSA sia i laboratori ufficiali pongano particolare attenzione al fatto che prove e laboratori stessi siano accreditati, può accadere che da un punto di vista giudiziario la presenza di un accreditamento non costituisca un elemento dirimente. Ci sono stati casi in cui è capitato che la valutazione del giudice abbia tenuto in maggior considerazione aspetti più sostanziali quali la validazione della prova. Sebbene sia senz’altro la validazione della prova a garantire una sostanziale affidabilità di un risultato, è altresì vero che il Reg. 625 ribadisce a livello comunitario l’importanza e l’obbligo dell’accreditamento valutandolo uno di quegli elementi che devono essere garantiti in modo armonizzato per dare affidabilità all’esito della prova analitica.
Qual è quindi il rapporto fra norma giuridica e giurisprudenza (cioè la decisione del giudice)?
AF: Alcune sentenze della Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. III, n. 28173/2006) che ormai formano l’orientamento principale hanno stabilito che la violazione delle norme previste in materia di campionamento e analisi non sono direttamente causa di annullamento del processo penale o delle sanzioni amministrative. Questo orientamento da un punto di vista difensivo per l’Osa ha valore dirimente. Ben vengano quindi i criteri minimi elencati nel Reg.625/2007. Non ultimo fra questi quello dell’accreditamento. Va tuttavia ricordato che altre sentenze della Corte di Cassazione (ad esempio, Cass. pen. n. 21652 del 2009), pur ribadendo la non nullità del processo in caso di campionamento irregolare, ha determinato che il giudice debba motivare in modo adeguato le sue decisioni in ordine all’attendibilità del risultato.
Un’eventuale violazione quindi non costituisce automaticamente nullità del processo. Quali strumenti permettono ad un giudice una tale “discrezionalità” soprattutto in una materia così tecnica dove servono competenze specifiche?
GA: È il nostro ordinamento che riconosce al Giudice la libertà di valutare la fonte di prova; i Regolamenti comunitari però vengono in aiuto poiché àncorano i passaggi delle procedure di campionamento a criteri ben precisi in modo che anche il giudicante possa avere una scala di riferimento.
Quali altre garanzie per l’OSA, in ottica difensiva, discendono dal nuovo Regolamento sui controlli ufficiali?
AF: Il campionamento deve essere il più possibile rappresentativo della totalità di ciò che è sottoposto ad analisi. Lo stabilisce sia il Reg. 625 ma anche norme in ambito nazionale che ne disciplinano le modalità di esecuzione. In entrambi i casi comunque deve essere data all’OSA, nei cui confronti viene comminata una sanzione, la possibilità di eseguire una seconda analisi (di revisione o di ripetizione) eventualmente anche con i propri consulenti tecnici, per poter già in fase preliminare stabilire un contraddittorio. Il diritto alla controperizia nei controlli ufficiali, ora ben regolato dal Reg. 625, è un’opportunità già prevista in Italia, ma l’aspetto positivo è che il Legislatore introduce un’armonizzazione a livello europeo, sebbene il testo preveda che tale diritto è assicurato “su richiesta” dell’operatore.