È del 5 maggio 2021 l’emanazione delle "Linee Guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti" che sicuramente hanno trovato il proprio banco di prova nell’importante allerta sull’ossido di etilene che ha attraversato l’Europa da giugno 2021.

È del 5 maggio 2021 l’emanazione delle "Linee Guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti" che sicuramente hanno trovato il proprio banco di prova nell’importante allerta sull’ossido di etilene che ha attraversato l’Europa da giugno 2021.

Il campo di applicazione

Il documento disciplina il funzionamento del sistema sia nei casi di un grave rischio, sia nei casi di rischio meno grave o meno urgente, ma per cui sia necessario uno scambio di informazioni tra i membri della rete. Emerge l’esigenza di adeguarsi  al reg. UE 625/17 che ha rimodulato il mondo dei controlli ufficiali. Nell’all.to A, ad esempio, si nota immediatamente l’estensione dell’applicazione  anche  per la salubrità dell'ambiente dovuto ad alimenti e materiali od oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA). Interessante è il passaggio in cui si afferma che “Sono compresi, nel campo di applicazione, anche eventuali riscontri ottenuti nell'ambito dell'autocontrollo su alimenti, mangimi o MOCA già immessi sul mercato”. Viene inoltre ribadito il principio dell’art. 14/6 del Reg. CE 178/2002 che istituisce una presunzione di rischio della partita lotto o consegna di alimenti o mangimi di cui fa parte l’alimento a rischio. È un passaggio spesso controverso tra gli operatori, soprattutto nel caso di prodotti a marchio in cui talvolta l’avvio di ritiri e richiami indiscriminati può creare acerrimi conteziosi risarcitori.

Viene infine chiarita l’esclusione dalle allerte per:

  • criteri microbiologici di igiene di processo;
  • frodi commerciali che non rappresentano un rischio attuale o potenziale per il consumatore.

Quando parte l’allerta

a) Controllo ufficiale 

SE nel corso di attività ispettive/audit/campionamento ufficiali si rilevano evidenze di non conformità su un prodotto che non è più sotto il controllo dell'OS parte l’allerta. Si precisa tuttavia che in tale caso non dovrà essere sottoposto ad ulteriore indagine un medesimo lotto risultato non conforme, mentre verrà valutata I‘opportunità di effettuare campioni ufficiali su lotti diversi dello stesso prodotto.

b) Autocontrollo 

L'OS deve valutare, in caso di non conformità, se il prodotto è "a rischio" ai sensi del Reg. (CE) 178/2002 e agire per tutelare la salute pubblica nonché informare I'Autorità competente, che, una volta venuta a conoscenza della problematica, valuta le attività condotte dall'OS e attiva il sistema di allerta.

c) Reclamo consumatore

La denuncia di un consumatore per prodotto non conforme non attiva il sistema di allerta. Rimane facoltà delle Autorità competenti locali valutare se la non conformità denunciata costituisca motivo per determinare I'attivazione del sistema di allerta, eventualmente procedendo a campionamento ufficiale su confezione integra. 

d) Malattia trasmessa da alimenti (MTA) 

In caso di MTA dovuta a prodotti immessi sul mercato, compresa la somministrazione, viene attivato il sistema d'allerta qualora sia individuato, analiticamente e/o tramite indagine epidemiologica il prodotto che ha originato l’episodio tossinfettivo.

Valutazione dei rischi

  • Casi in cui il RASFF non trova applicazione 

Si tratta di una elencazione nuova che esemplifica i casi in cui non sussiste un rischio diretto o indiretto per la salute. Si citano i casi di riscontrate carenze igieniche, deterioramento o infestazioni che potrebbero produrre solo elementi di non commerciabilità dei prodotti, interruzioni della catena del freddo, superamento di limiti di legge non supportate da elementi di valutazione dell’effettivo rischio, Moca che creino condizioni inaccettabili di composizioni o di proprietà organolettiche che non abbiano conseguenza per la salute. L’obiettivo è evitare l’avvio di un’allerta per mere non conformità, non supportate da valutazioni sul rischio effettivo.

  • Casi di azione rapida in altro Paese membro 

Sono citate: la presenza di sostanze vietate o di valore superiore alle dosi acute di riferimento o di esposizione che possano creare un rischio. Particolare il caso degli allergeni: la presenza di un allergene non indicato in etichetta è automaticamente oggetto di allerta. Interessante la fattispecie delle “salmonelle rilevanti” che costituiscono l’elemento che fa scattare l’allerta nel caso siano rilevati in allevamenti di uova da consumo.

  • Casi in cui può essere richiesta una valutazione di rischio ad hoc

Si tratta di situazioni specifiche in cui mancano parametri di riferimento o che vanno  verificate in relazione  all’entità della contaminazione.  Qui si parla finalmente dei corpi estranei, che saranno oggetto di allerta se presentano un rischio. La specificazione è molto importante per evitare allerte per queste contaminazioni spesso non influenti sulla  salute del consumatore. Il provvedimento contempla un albero decisione che dovrebbe uniformare le azioni a livello europeo.

Rintracciabilità

Le linee guida si soffermano molto sulla rintracciabilità insistendo sull’opportunità di dotarsi di un sistema di rintracciabilità interna pur non essendo questa espressamente prevista dal regolamento. Questa, collegando le materie prime con i prodotti finiti, faciliterebbe I‘operatore nelle proprie procedure, consentendogli di effettuare ritiri mirati dei prodotti che condividono lo stesso rischio sanitario e di limitare, pertanto, il quantitativo di prodotti da ritirare. Vi è da dire che la rintracciabilità svolge un ruolo molto significativo non solo nel caso nel caso di allerte, ma anche in caso di conteziosi civilistici per il risarcimento danni connessi non solo alle stesse allerte ma più in generale a vizi del prodotto.

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