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Nell’agosto 2021 è stato introdotto l’obbligo per gli operatori del settore lattiero-caseario di registrare sulla piattaforma SIAN i quantitativi di latte sia bovino che ovi-caprino nonché dei prodotti lattiero-caseari ottenuti, in ottemperanza alla normativa comunitaria[1]. Infatti l’art. 151 del Regolamento n. 1308/2013 (c.d. Unico OCM), rubricato “Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari” prevede che “i primi acquirenti di latte crudo dichiarino all’autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese nonché il prezzo medio pagato. Si opera una distinzione tra latte biologico e non biologico.

 Ai fini del presente articolo e dell’articolo 148 per ‘primo acquirente’ si intende un’impresa o un’associazione che acquista latte dai produttori:
a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
b) per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
Gli Stati membri notificano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma”.

Monitoraggio della produzione

A livello nazionale l’art. 3 del D.L. 27/2019[2], convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 21  maggio 2019, recante la disciplina relativa al “monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell’Unione Europea e da Paesi terzi” dispone a sua volta che:

“1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall’articolo 151, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall’allegato III, punto 9, del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell’Unione Europea o in Paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell’Unione Europea o da Paesi terzi, con indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 11 aprile 1974, n. 138.

2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 è inoltre stabilito l’eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell’obbligo di registrazione dei piccoli produttori. 

2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino.

4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l’attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

6.Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti locali e le altre autorità di controllo, nell’ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

 I decreti ministeriali di attuazione

camion latte riempitivoIn ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3 comma 3 del sopracitato Decreto Legge n. 27/2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17.09.2021 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 6 agosto 2021 n. 360338 recante modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino, mentre con decreto ministeriale del 26 agosto 2021 n. 379378 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01.10.2021) è stata data attuazione alla normativa sopra riportata anche per quel che concerne il latte ovi-caprino.

Rispetto alla disciplina fissata dai predetti decreti è recentemente intervenuto il decreto ministeriale del 18 gennaio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.02.2023) n. 25422 che ha apportato alcune modifiche alle modalità di presentazione delle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino a causa del sopravvenire di diverse esigenze quali:

  • la necessità di rendere  omogenee  le  definizioni  di “piccolo produttore” e di conseguenza  eliminare  la  definizione  di “vendite dirette”, previste dai citati decreti ministeriali, al  fine  di consentirne un’uniforme applicazione nei settori del latte bovino e ovi-caprino;
  • la complessità tecnica dell’utilizzo della piattaforma informatica  dedicata  all’inserimento   dei   dati   relativi   alle dichiarazioni obbligatorie nel settore lattiero-caseario;
  • la necessità di prevedere un periodo di prova,  da  parte degli operatori del settore, nell’utilizzo della  citata  piattaforma informatica, in modo da consentirne un adeguato e omogeneo  utilizzo che permetta di ottenere  un  corretto  monitoraggio  dei  flussi  di latte, e dei prodotti lattiero-caseari, fra le  diverse  imprese  del settore;
  • la necessità di non sottoporre a sanzione  gli operatori del settore, durante il periodo  di  prova, per eventuali errori o imprecisioni nei quali dovessero incorrere.

Pertanto al fine di contemperare le finalità individuate dal quadro normativo di riferimento con  le esigenze emerse in fase  di applicazione degli stessi sono state apportate alcune modifiche ai citati decreti ministeriali.

I piccoli produttori

In particolare è stato stabilito che, per “piccolo produttore si intende un produttore di latte  che  effettua la trasformazione e la  successiva  vendita  del  proprio  latte,  a esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e  dei  prodotti lattiero-caseari ottenuti  esclusivamente  dal  latte  della  propria azienda” ed è stata eliminata la definizione di vendita diretta. Solo per il latte bovino, tra i dati che i primi acquirenti sono tenuti a registrare entro il giorno 20 di ogni mese, nella banca dati del SIAN relativi al mese di calendario precedente, è aggiunto il prezzo medio mensile del latte crudo pagato ai  produttori,  operando la distinzione tra latte biologico e non biologico. È previsto che, entro il giorno 20 del mese di gennaio  di  ogni  anno  i  piccoli  produttori registrino nella banca dati del SIAN, i quantitativi di latte venduto, a esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti  nell’anno precedente.
Per quanto attiene alle modalità di verifica della corretta attuazione della disciplina in esame, le regioni, per ogni anno solare, effettuano  i  controlli  volti  a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni; i  controlli  sono  svolti  attraverso verifiche  amministrative  presso  i  primi  acquirenti,    i produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari,  ivi  compresi  i piccoli produttori e, ove necessario, attraverso  verifiche  in  loco presso le aziende conferenti. Non è più prevista l’applicazione dell’istituto della diffida per sanare eventuali irregolarità.
È infine previsto che, le sanzioni presenti nei citati decreti n. 360338 del 6 agosto 2021 e n. 379378 del  26  agosto 2021, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente al 20 luglio 2023. Si ricorda che le sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione sono quelle previste dal sopracitato articolo 3, comma 4, del Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44.

L’ultima importante variazione apportata con il decreto ministeriale 18 gennaio 2023 n. 25422 riguarda la modifica dell’allegato 1 del decreto ministeriale n. 360338 relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino, che è stato revisionato ampliando le categorie dei prodotti dal registrare sul portale SIAN, con le seguenti nuove voci:

  • siero di latte in polvere a uso umano;
  • siero di latte in polvere per alimentazione animale;
  • cagliate;
  • Fat Filled Powder (FFP).

Note

[1] Sul punto vedi l’approfondimento “Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari: uno sguardo alla disciplina nazionale di attuazione” pubblicato sulla rivista Scienza e Tecnica Lattiero Casearia nr. 6/2021.
[2] Recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e ((del settore ittico nonche')) di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto”.

Avv. Sara Checchi 
Studio Legale Gaetano Forte

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