La strategia “From Farm to Fork” prevede tra i propri obiettivi lo sviluppo di un consumo alimentare sostenibile: tra le azioni per raggiungere questo risultato vi è la necessità di fornire ai consumatori gli strumenti necessari, come ad esempio l’etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore dell’imballaggio, per compiere scelte alimentari consapevoli, sane e sostenibili a vantaggio della salute e della qualità della vita.

In seguito alla pubblicazione del suddetto documento, sul tema dell’etichettatura nutrizionale si è sviluppato un vero e proprio dibattito sulla validità del sistema Nutri-score, proposto dalla Francia, consistente in un logo raffigurante cinque colori (dal verde al rosso, con gradazioni cromatiche intermedie) e cinque lettere (dalla A alla E) combinati tra loro in base alla presenza di elementi considerati positivi (verdura, fibre, frutta…) e negativi (zuccheri, sale, grassi saturi…). Ne risulta quindi l’immagine di un semaforo che se reca la A e il colore verde indica il via libera verso quell’alimento, considerato nutrizionalmente molto valido, mentre se riporta una diversa lettera e un colore tendente al rosso avverte della scarsa appetibilità a livello di valori nutrizionali per l’eccessiva presenza, ad esempio, di zuccheri.

Nutrinform Battery

La soluzione italiana è stata invece quella del Nutrinform Battery[2] che utilizza come base scientifica le AR (assunzioni di riferimento di cui all’allegato XIII parte B del Reg. 1169/2011) realizzando una sorta di evoluzione delle attuali icone AR attraverso lo sviluppo di una forma grafica che sia di più facile comprensione per il consumatore e che gli consenta quindi di comprendere in maniera immediata quanto la porzione dell’alimento che si andrà a consumare contribuisce al suo fabbisogno di energia e degli altri nutrienti su cui deve essere posta una particolare attenzione. 

Le AR rappresentano infatti le quantità giornaliere medie raccomandate di energia  e  nutrienti,  quindi  il  valore  percentuale  riportato nell’icona si configura come un indicatore numerico  della  copertura del fabbisogno giornaliero. Le icone AR consentono quindi  di  capire quanto i nutrienti contenuti in un dato alimento (di solito  energia, zuccheri, grassi, grassi saturi e sale in quanto le percentuali delle AR sono indicate all’interno di icone poste  sul  Front  Of  Package) contribuiscono percentualmente alle esigenze quotidiane di un  adulto di riferimento. 

Tali sistemi di etichettatura rispondono a quanto disposto dall’articolo 35 del Reg. 1169/2011, in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che disciplina alcune forme di espressione e presentazione dei valori nutrizionali supplementari rispetto a quelle di cui all’articolo 32, paragrafi 2 e 4 (100 g e come % delle A.R.) e all’articolo 33 (porzione/unità di consumo) e alla presentazione di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

In merito al calcolo del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive (art. 31 paragrafo 3 del Reg. 1169/11) e alle relative modalità di espressione per porzione o per unità di consumo (art. 33 del Reg. 1169/11) è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia.

Il problema sottoposto alla valutazione della Corte di Giustizia

Un’impresa tedesca che produce e commercializza muesli con cioccolato è stata intimata dall’Unione federale delle organizzazioni e delle associazioni dei consumatori della Germania di rispettare i requisiti previsti dal regolamento (UE) 1169/2011 relativi all’etichettatura nutrizionale. Nella confezione del prodotto alimentare in oggetto erano riportate le seguenti dichiarazioni nutrizionali:

  • sulla parte laterale dell’imballaggio (lato stretto della scatola di cartone), sotto il titolo “Informazione nutrizionale” erano riportate le indicazioni sul valore energetico e sulle quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, in riferimento, per un verso, a 100 g di prodotto così come venduto, e, per altro verso, a una porzione di 40 g di muesli preparato con 60 ml di latte contenente l’1,5% di grassi;
  • sulla parte anteriore dell’imballaggio (campo visivo principale della scatola di cartone) erano ripetute le informazioni concernenti il valore energetico e le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale in relazione unicamente alla porzione del prodotto dopo la preparazione (vale a dire con l’aggiunta di 60 ml di latte).

Secondo l’associazione dei consumatori, l’operatore del settore alimentare avrebbe violato l’articolo 33 del regolamento 1169/11 in quanto sulla parte anteriore dell’imballaggio dei muesli il valore energetico era indicato non per porzione del prodotto così come venduto bensì solo per porzione del prodotto dopo la preparazione (cioè con l’aggiunta del latte). Poiché tale intimazione non ha avuto alcun seguito, l’associazione ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale regionale tedesco che l’ha accolto. Tuttavia in seguito all’appello dell’azienda, il Tribunale superiore del Land di Hamm ha annullato la sentenza di primo grado e l’associazione dei consumatori ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte di giustizia federale, la quale ha deciso di sospendere il procedimento e adire la Corte europea sottoponendole le seguenti questioni pregiudiziali:

“1) Se l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento [n° 1169/2011] debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente ad alimenti che richiedono una preparazione e per i quali sono specificate le modalità di preparazione.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’espressione ‘per 100 g’ di cui all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari significhi solo 100 grammi del prodotto così com’è venduto, o invece – perlomeno anche – 100 grammi dell’alimento dopo la preparazione”.

In altre parole il giudice del rinvio chiede se, e a quali condizioni, si possano fornire, sulla parte anteriore dell’imballaggio di un prodotto alimentare, informazioni nutrizionali volontarie che non si riferiscono all’alimento così come è venduto, bensì a porzioni dell’alimento dopo la preparazione con ingredienti supplementari.

La soluzione prospettata dalla Corte di Giustizia

La Corte europea ha rilevato che il prodotto in questione (muesli con cioccolato) può essere preparato in modi diversi (es. con yogurt, frutta, marmellata, miele) rispetto alla modalità (con latte) indicata in etichetta ovvero può anche essere consumato senza alcuna preparazione.

Secondo i giudici di Lussemburgo: “qualora, come nel caso di specie, un alimento possa essere preparato con modalità diverse, le informazioni relative al valore energetico e alle quantità di nutrienti dell’alimento dopo la preparazione in conformità al suggerimento del produttore non consentono il confronto con gli alimenti corrispondenti di altri produttori, dato che il calcolo del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive di un prodotto che può essere preparato con modalità diverse è, per definizione, incerto in quanto necessariamente variabile in funzione della modalità di preparazione. La mancanza di comparabilità non può neppure essere sanata dal fatto che i valori di una porzione sono indicati altrove sull’imballaggio, unitamente ai valori per 100 g del prodotto così come è venduto. [..] la circostanza che l’elenco degli ingredienti sia riportato sull’imballaggio del prodotto di cui trattasi non consente da sola di escludere che l’etichettatura di tale prodotto e le relative modalità di realizzazione possano essere tali da indurre in errore l’acquirente. Per analogia, le singole informazioni che compaiono sulla parte anteriore dell’imballaggio non consentono il confronto tra prodotti e le indicazioni supplementari che figurano altrove sull’imballaggio con quantità di riferimento diverse sono semplicemente idonee a disorientare ancor di più il consumatore quanto alla comparabilità con altri prodotti”. 

In sintesi, secondo la Corte le informazioni nutrizionali così come erano fornite nell’etichetta dei muesli in oggetto non erano facilmente comprensibili dal consumatore finale, pertanto l’etichettatura nutrizionale volontaria di un alimento preimballato, come quella del prodotto in questione, che può essere consumato con diverse modalità di preparazione, non è conforme ai requisiti previsti dal regolamento n. 1169/2011 se le informazioni relative al valore energetico e alle quantità di sostanze nutritive sono fornite per un’unica modalità di preparazione anziché riferirsi anche, per 100 g, alla forma dell’alimento così com’è venduto. Ne consegue che l’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente agli alimenti che richiedono una preparazione e la cui modalità di preparazione è predeterminata.

Conclusioni

L’etichettatura nutrizionale è un aspetto fondamentale per la tutela della salute dei consumatori e il legislatore deve essere in grado di interpretare le esigenze di sostenibilità elaborate dalle recenti strategie politiche europee. Sarà essenziale individuare specifici criteri guida per evidenziare nell’etichetta la scelta dei nutrienti e dei componenti nutrizionali dei prodotti alimentari senza indurre in errore il consumatore. 

 

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