ll “Piano nazionale di controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari anni 2023-2027 (prot. 0050394-28/12/2022-DGISAN-MDS-P)”, ha l’obiettivo di organizzare un sistema efficace che garantisca la sicurezza dei prodotti alimentari.
Il Piano è frutto dell’elaborazione del Ministero della Salute (Ufficio 6) unitamente al Laboratorio nazionale di riferimento per i MOCA (LNR-MOCA) ed è stato condiviso con le Autorità regionali e provinciali. La finalità è di programmare e coordinare, sul territorio nazionale, le attività volte alla verifica della conformità alla normativa di settore e alla raccolta di dati di occorrenza. Si tratta di indicazioni operative fornite alle regioni e province autonome per la pianificazione del controllo ufficiale dei MOCA nelle fasi di produzione e distribuzione (deposito, vendita all’ingrosso e vendita al dettaglio).
I MOCA oggetto del Piano sono quelli, allo stato di prodotti finiti e pronti per entrare in contatto con gli alimenti, disciplinati a livello dell’UE e/o a livello nazionale quali: MOCA di plastica, di acciaio inossidabile, di vetro, di ceramica e di plastica contenenti bambù. Sono esclusi da tale controllo ufficiale i semilavorati.
Per definire i MOCA oggetto del Piano le autorità hanno tenuto conto delle informazioni disponibili in merito a: dati sulle attività di controllo effettuate precedentemente e numero di non-conformità osservate, piani regionali/provinciali per i controlli ufficiali, notifiche di allerta, rischi emergenti, distribuzione geografica e dati su attività produttive.
L’attuazione del piano
L’attuazione del Piano, per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è così articolata:
- il Ministero della Salute programma e coordina l’attività di controllo ed elabora, annualmente, le risultanze dei controlli ufficiali a livello nazionale;
- le regioni e le province autonome programmano e coordinano le attività di controllo ufficiale sul territorio di loro competenza;
- le ASL programmano, coordinano ed espletano le attività di controllo ufficiale sul territorio di loro competenza;
- i PCF (ex PIF e USMAF) programmano, coordinano ed espletano le attività di controllo ufficiale sulle partite di MOCA destinate all’importazione nell’Unione Europea;
- gli IIZZSS, le ARPA e i LSP designati per il controllo ufficiale effettuano le analisi di laboratorio e inseriscono i dati del campionamento e i risultati delle analisi nel sistema informativo “NSIS-Alimenti”;
- l’ISS, quale LNR-MOCA, supporta il Ministero della Salute nel coordinamento, nell’elaborazione delle risultanze dei controlli ufficiali e nella rivalutazione dei rischi, inoltre espleta le attività relative alla controversia.
Il controllo ufficiale dei MOCA è relativo sia ai prodotti italiani o di altra provenienza destinati a essere commercializzati nel territorio nazionale e concerne deposito, vendita all’ingrosso e vendita al dettaglio. Le attività di controllo ufficiale dei MOCA all’importazione sono effettuate dai PCF sulla base del “Piano di monitoraggio dei controlli di laboratorio sugli alimenti di origine non animale, integratori alimentari e MOCA importati dai Paesi terzi” redatto dal Ministero della Salute.
L’articolazione del piano
Il piano di controllo ufficiale dei MOCA prevede attività di campionamento e di analisi, incluso il controllo documentale.
Ogni regione e provincia autonoma, sulla base del piano nazionale, elabora un Piano regionale/provinciale (PR/PP) di controllo ufficiale dei MOCA in cui:
- individua un referente cui affidare, nel territorio di competenza, il coordinamento del Piano stesso;
- trasmette il piano stesso e i nominativi dei relativi referenti entro 90 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale;
- designa uno o più laboratori ufficiali (tra quelli indicati nell’Allegato 2) per eseguire le analisi;
- all’interno del proprio piano fornisce almeno le seguenti informazioni: ▪ indicazione e organizzazione delle attività di controllo previste; ▪ indicazione dei laboratori deputati al controllo analitico dei MOCA, oggetto del presente Piano, e dei relativi referenti; ▪ indicazione del numero di campioni da prelevare, nei punti di produzione /distribuzione, per ciascuna tipologia di MOCA; ▪ indicazione delle attività di formazione del personale deputato alle attività di controllo ufficiale.
Il Ministero richiede che per i Piani regionali e provinciali si tengano in considerazione:
- dati disponibili sulle attività di controllo effettuate precedentemente dalle regioni/province autonome;
- allerte sanitarie relative ai MOCA verificatesi negli ultimi anni;
- non conformità emerse nei precedenti controlli;
- MOCA di particolare interesse produttivo a livello territoriale;
- MOCA/analiti per i quali sono stati modificati o introdotti di recente i limiti di legge;
- eventuali dati relativi all’esposizione della popolazione a specifici contaminanti dei MOCA.
Il piano nazionale è corredato da 3 tabelle. La prima definisce numero minimo di campioni, per combinazione tipologia di MOCA/analita-gruppo di analiti, da effettuare ai fini del controllo ufficiale per ogni anno di validità del Piano.
La seconda fissa la ripartizione dei campioni per ogni regione/provincia autonoma (PA), che è riportata ed è stata definita sulla base della popolazione residente indicata da ISTAT alla data del 31.12.2020 e modificata per garantire un numero minimo di 10 campioni da prelevare in alcune regioni/province autonome (PA).
La terza contiene la distribuzione, per tipologia di MOCA, del numero totale di campioni assegnato a ciascuna regione/provincia autonoma ed è stata bilanciata per garantire il prelievo di almeno un campione per ciascuna delle tipologie di MOCA individuate. Il numero di campioni, ivi indicato, deve essere inteso come il numero minimo di campioni da prelevare e deve tenere conto della ricerca di tutti gli analiti indicati nella Tabella 1 per ciascuna tipologia di MOCA.
Il campionamento
Le modalità di campionamento dei MOCA, da sottoporre ad analisi, condizionano in modo cruciale le successive procedure di controllo analitico, pertanto, l’attuazione di buone pratiche di campionamento è uno strumento indispensabile per evitare contenziosi dovuti a vizi procedurali.
Le strategie di campionamento adottate dal Piano nazionale si possono sintetizzare nel modo seguente:
1) campionamento selettivo: trattasi di campionamenti ufficiali ai fini della verifica della conformità alla normativa vigente. I campionamenti sono condotti sulla base di valutazioni dei rischi;
2) campionamento su sospetto: trattasi di campionamenti ufficiali mirati, ad esempio successivi a una notifica di allerta o successivi a un follow-up, per accertamento di conformità alla normativa vigente. Il campionamento dei MOCA deve essere eseguito conformemente alle disposizioni vigenti del D.Lgs. 27/2021. I campioni devono essere prelevati, manipolati e identificati in modo tale da garantirne l’integrità, il valore legale e la validità scientifica e tecnica. Il campionamento dei MOCA include anche un controllo documentale al fine di raccogliere tutte le informazioni che descrivono il campione (composizione, destinazione di impiego, tempo e temperatura di utilizzo, etc.) e che sono necessarie per la corretta esecuzione dell’analisi. Pertanto, in fase di campionamento è necessario verificare e acquisire la dichiarazione di conformità ed eventualmente la relativa documentazione di supporto che verranno trasmesse poi al laboratorio.
La composizione delle aliquote (numero di pezzi – oggetti/materiali – per ogni aliquota) dei campioni MOCA varia a seconda del tipo di MOCA campionato e, da un punto di vista generale, deve garantire la corretta esecuzione dei controlli di laboratorio. Il quantitativo minimo previsto per ogni aliquota, inteso come quello necessario per il raggiungimento dei più bassi limiti di quantificazione degli analiti ricercati in relazione sia alle esigenze legislative sia a quelle laboratoristiche, dipende dal numero minimo di oggetti o dalla superficie minima fissati dal legislatore e necessari per ciascuna prova, dal numero di prove a cui viene sottoposto il campione e dall’eventuale ripetibilità dell’analisi.
La formazione
Un aspetto di particolare importanza è quello della formazione.
In base al Piano le regioni e le province autonome assicurano che tutto il personale deputato ai controlli ufficiali ai sensi del presente Piano sia adeguatamente formato e si mantenga aggiornato per i propri ambiti di competenza, come previsto dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 2017/625, in relazione alle specifiche esigenze tecniche del Piano di controllo ufficiale dei MOCA. Allo stesso modo i laboratori ufficiali dovranno, al fine di garantire l’accuratezza dei dati analitici e la corretta interpretazione dei dati, prendere parte alle attività formative e ai test comparativi organizzati dal LNR e/o dal EURL. Della programmazione di tali attività dovrà essere data opportuna informazione nel Piano regionale/provinciale.
Gli extra-piani
Le regioni e il Ministero della Salute, in accordo con i laboratori ufficiali, possono predisporre attività aggiuntive di controllo (“extrapiano”) che possono rendersi necessarie, ad esempio, per assicurare l’intensificazione dei controlli conseguente ai riscontri di non conformità, a seguito di allerte, di reclami o per necessità (campionamento su sospetto) durante le attività ispettive o a seguito di revisioni normative. Le attività “extrapiano” sono anche quelle per le quali è individuabile un rischio derivante dall’utilizzo di particolari MOCA caratteristici a livello locale.
Avv. Chiara Marinuzzi
Studio Legale Gaetano Forte