Anche un prodotto vegetale può essere chiamato salsiccia o bistecca. Lo ha deciso la Corte dell’Unione Europea con una sentenza che ha sorpreso molti: sul tema è intervenuta ai primi di ottobre dopo essere stata chiamata in causa da alcune associazioni francesi attive nel settore vegetariano/vegano.
Tutto prende inizio da un decreto francese che in realtà si muoveva in direzione opposta e contraria, ossia impediva che denominazioni come salsiccia, bistecca e similari potessero essere utilizzate nel caso di prodotti contenenti proteine vegetali. Il decreto francese indicava espressamente che l’eventuale utilizzo di questi termini per alimenti vegani sarebbe stato contrario alle normative europee in materia. In pratica imponeva l’uso di specificare sulle etichette utilizzando termini quali “vegetale” e “di soia” oppure con formule come "salsiccia di soia" o "bistecca di seitan".
A contestare il provvedimento d’oltralpe sono state l'Association Protéines France, l'Union vegetarienne européenne, l'Association végétérienne de France e, una azienda produttrice, la società Beyond Meat Inc. A loro modo di vedere, l’obbligo di aggiungere queste precisazioni complementari per designare prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, sarebbe stata una violazione del regolamento Ue n. 1169/2011. Si tratta del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, varato con l’obiettivo di garantire ai consumatori il diritto all’informazione, stabilendo principi generali, requisiti e responsabilità in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Le associazioni hanno chiesto a questo punto al Consiglio di Stato francese l'annullamento del decreto. I giudici transalpini si sono rivolti quindi alla Corte di giustizia europea per la corretta interpretazione del testo contestato
Accogliendo il ricorso la Corte di Giustizia Ue ha stabilito che le informazioni che i produttori sono tenuti a fornire oggi tutelano già sufficientemente i consumatori europei "anche in caso di sostituzione totale del solo componente o ingrediente che questi ultimi possono attendersi di trovare in un alimento designato". Alla base di questa decisione c’è però un importante riferimento alle normative dei singoli Stati perché indica che "qualora non sia stata adottata una denominazione legale, uno Stato membro non può vietare l'uso di termini tradizionalmente associati a prodotti di origine animale per designare un prodotto contenente proteine vegetali". Detto in parole più semplici significa che gli stati membri possono dotarsi di una "definizione legale" per stabilire l'esatta composizione degli alimenti, ma in mancanza di quest'ultima, non possono obbligare i produttori di proteine vegetali "mediante l'utilizzo di denominazioni usuali o di denominazioni descrittive, a indicare la denominazione di tali alimenti".
Quindi la sentenza non pone termine alla questione. Tutt’altro. Rimanda alla necessità di una definizione giuridica su cosa possa essere definita bistecca o salsiccia e finché mancherà questa chiarezza i produttori non possono essere obbligati a specificare la composizione di carne o di soia.