Il 23 novembre u.s. la Corte di giustizia dell’Unione Europea, in base all’articolo 263 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’UE), ha dato ragione alle società che hanno chiesto l’annullamento del Reg. UE 217/2020 relativo alla classificazione e all’etichettatura armonizzate – come sostanza cancerogena – del biossido di titanio in polvere contenente particelle con diametro ≤ 10 μm in quantità ≥ 1%.

L’iter normativo si era concluso col regolamento che lo cancellava anche come colorante per uso alimentare (step 3 della figura).

Le società che hanno presentato il ricorso sono operative lungo la specifica filiera composta dagli step di: fabbricazione, importazione, utilizzo a valle e fornitura della sostanza che, notoriamente svolge un ruolo chiave come pigmento color bianco con buon effetto coprente.

Per questa sua proprietà è stato largamente utilizzato nella produzione di pitture, vernici, materiali di rivestimento, carta fino a interessare gli alimenti, i mangimi, i cosmetici e i medicinali.

In ambito alimentare era presente nella lista dei coloranti ammessi, identificato con la sigla E171, mentre nella produzione degli imballi/oggetti M.O.C.A. poteva essere utilizzato come colorante (Dual-use) pur se, per taluni polimeri plastici è, ancora oggi, ammesso come sostanza attiva per la fase di polimerizzazione con valori LMS – Limiti di migrazione specifica, espressi in ppm, da rispettare (All. I del Reg. UE 10/2011), da dimostrare attraverso i test di migrazione.

Sentenza IXSez. page 0001

In sintesi, le società ricorrenti hanno sollevato dubbi, sulla corretta applicazione dei criteri di classificazione che devono essere utilizzati per stabilire se una sostanza è o non è cancerogena ai sensi del regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008).

Tuttavia, per quanto ci riguarda, la pericolosità relativa al consumo alimentare secondo il parere di EFSA è legata alla probabile genotossicità e non alla cancerogenicità per via inalatoria (step 4 e 5 della figura).

Questo vuol dire che la cancerogenicità per via inalatoria “era” un pericolo che avrebbe coinvolto gli operatori del settore che entravano quindi in contatto con la polvere inalandola; viceversa i consumatori di alimenti “sono” invece esposti al potenziale pericolo di genotossicità.

Ad oggi, precisando che il documento ufficiale emesso dalla Nona sezione della Corte di giustizia è classificato come “edizione provvisoria”, rimane da chiarire questo aspetto poiché se il parere di EFSA non viene inficiato il contenuto del Reg. UE 63/2022 rimane valido in toto.

In sintesi la fase di produzione e dell’utilizzo del colorante E171 perde quella criticità identificata come cancerogenicità per via inalatoria ma a valle la criticità identificata come genotossicità, ad oggi, rimane confermata. La Commissione UE ha tempo fino al 10 febbraio 2023 per ricorrere in appello.

 

Giuseppe Brugali
Tecnologo alimentare OTALL

 

Foto apertura: shutterstock
Figura: proprietà Giuseppe Brugali

 

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