La cd. Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha introdotto alcune novità relative al processo penale al fine di implementarne l’efficienza e una celere definizione, nonché una rilevante modifica alla Legge n. 283 del 30 aprile 1962 con l’introduzione degli articoli da 12-ter a 12-nonies.
A partire dal 30 dicembre 2022, è stata infatti prevista la possibilità di estinguere mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie le contravvenzioni previste dalla Legge 283/62 nonché dalle altre disposizioni aventi forza di legge in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande a condizione che abbiano cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione.
Si tratta di un meccanismo estintivo che ha un impatto rivoluzionario per il settore alimentare e richiede uno sforzo di coordinamento, quantomeno nel periodo iniziale di applicazione, da parte degli organi accertatori coinvolti e della magistratura, ma che è già pienamente ed efficacemente operativo in altri settori: in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 758/1994) e in materia di illeciti ambientali ex art. 318bis D.Lgs. 152/2006, dai quali si potrà prendere spunto per risolvere le possibili difficoltà applicative.
Il nuovo meccanismo estintivo prevede specifici compiti in capo agli organi accertatori (NAS, aziende sanitarie, etc.) che saranno chiamati a prescrivere al contravventore apposite condotte ripristinatorie/risarcitorie al fine di ottenere l’estinzione del reato. Come si ricava dalla relazione illustrativa al D.Lgs. 150/2022: “l’esistenza di organi accertatori specializzati è una premessa indispensabile per il successo della procedura”, tuttavia al fine di raggiungere gli obiettivi sottesi alla riforma (riduzione dei procedimenti che arrivano a giudizio, alleggerire il carico di lavoro delle procure ma al tempo stesso ripristinare la situazione di non conformità igienico sanitaria individuata) sarà necessario stabilire e implementare modalità di applicazione uniformi sul territorio nazionale, evitando di prescrivere condotte ripristinatorie/risarcitorie differenziate a livello locale o regionale. In ogni caso, sulle procedure, permane un potere di intervento e controllo da parte del pubblico ministero.
Quali sono gli elementi di novità?
L’applicazione del nuovo procedimento è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
- deve trattarsi di contravvenzioni punite con la sola ammenda, ovvero con l’ammenda alternativa o congiunta all’arresto;
- la violazione deve aver cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie. Su questo aspetto è opportuno fare alcune osservazioni: la scelta del legislatore di allacciare l’operatività del meccanismo estintivo a un danno o pericolo eliminabile si discosta dal progetto di Riforma Caselliche esclude l’applicazione della causa estintiva nei casi di danno o pericolo concreto e attuale di danno alla salute pubblica e alla sicurezza alimentare. A ciò si aggiunga che secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, le condotte previste dall’art. 5 della Legge 283/62 sono idonee a integrare fattispecie di reato a “tutela anticipata” ove non è necessario che si realizzi un danno o un pericolo concreto; di conseguenza agganciare la procedura estintiva alla presenza di un danno o un pericolo, pur non essendo questi elementi richiesti in concreto per la configurazione del reato, potrebbe essere scarsamente proficuo sul piano applicativo;
- l’estinzione non opera in caso di concorso con delitti. La previsione di una siffatta clausola di salvezza può dar luogo a problemi interpretativi: in primis richiede che all’organo accertatore sia nota la distinzione tra le suddette fattispecie di reato; inoltre è opportuno capire in quali termini si deve interpretare il concorso tra delitti e contravvenzioni? La clausola di salvezza è da ritenere applicabile in presenza di una qualsiasi occasionale compresenza oppure viene richiesta una connessione intrinseca tra delitti e contravvenzioni? Pare difficile configurare un’applicazione in maniera automatica e sembra preferibile che per potersi configurare il concorso sia necessaria una connessione intrinseca tra la contravvenzione e il delitto in oggetto, sarà in ogni caso l’applicazione in concreto della procedura a chiarirne la portata stessa.
Procedura applicativa
In caso di violazione, l’organo accertatore, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione (che può essere accompagnata da specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l’igiene alimentare e la salute pubblica in relazione al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro) fissando per la regolarizzazione un termine non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.
Sul punto si osserva che la previsione di un termine specifico, prorogabile una sola volta, entro il quale adempiere alle prescrizioni (es. igienizzazione dei locali, sostituzione dell’impianto termico di refrigerazione etc.) deve tener conto, in via anticipata, dei tempi tecnici necessari per l’attività di regolarizzazione che deve essere concretamente svolta dall’operatore del settore alimentare. Sarà quindi imprescindibile per l’organo accertatore conoscere anticipatamente le tempistiche operative degli adempimenti richiesti al fine di fissare termini compatibili con la realtà aziendale e al tempo stesso rispettosi dei termini di legge.
Di che cosa deve dar conto la prescrizione? L’azione correttiva impartita dall’organo accertatore è costituita da quattro componenti:
- Trattamento della non conformità, eventuale identificazione, segregazione e trattamento degli alimenti contaminati o a rischio di contaminazione;
- Identificazione e rimozione della causa che ha portato alla manifestazione della non conformità;
- Verifica che il processo sia stato riportato sotto il controllo dell’operatore del settore alimentare attraverso la verifica dell’efficacia delle misure adottate;
- Attuazione delle misure atte a prevenire il ripetere della stessa non conformità o di non conformità diverse riferibili a cause della stessa natura.
Inoltre è previsto che copia della prescrizione venga notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore. Si tratta di un aspetto assai rilevante in quanto per individuare correttamente l’effettivo soggetto responsabile della contravvenzione è richiesto all’organo accertatore un esame attento e preciso dell’organigramma aziendale e in particolare delle deleghe in materia di sicurezza alimentare. Ci possiamo infatti trovare di fronte a scenari aziendali strutturati in maniera complessa, si pensi alla GDO o alle multinazionali di settore, ove si rischia di perseguire soggetti che non sono i reali contravventori.
Si evidenzia che vige in capo all’organo accertatore l’obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni in quanto l’organo requirente, quando lo ritiene necessario, può disporre modifiche alle prescrizioni. È quindi previsto un esplicito coinvolgimento del PM in un’attività di tipo amministrativo-sanitario; tuttavia è possibile ipotizzare che l’autorità giudiziaria non abbia una radicata e profonda competenza sul piano tecnico igienico sanitario e il suo intervento sia limitato ad alcune ipotesi di scuola come ad esempio nel caso in cui l’organo accertatore dia una prescrizione erronea.
Inoltre in questa fase della procedura può porsi un problema rilevante: con quale soggetto (organo accertatore e/o pubblico ministero) può interloquire il legale dell’impresa per lamentare una prescrizione non corretta o inutilmente gravosa nei confronti del contravventore? Il dettato normativo nulla specifica in tal senso, sarà l’applicazione pratica della nuova procedura a fornire una risposta; tuttavia non si potrà prescindere dal confronto e dalla collaborazione tra tutti soggetti coinvolti.
Se la prescrizione è adempiuta correttamente entro il termine stabilito, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa una somma pari a un sesto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato.
In alternativa al pagamento, il contravventore che si trovi in condizioni economiche sfavorevoli, può essere ammesso allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità secondo le modalità previste dall’art. 12-quinquies. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità la novità è costituita dal fatto che la procedura (determinazione della durata, del termine etc.) è interamente affidata al PM.
All’esito del pagamento ovvero della prestazione dei lavori di pubblica utilità, il pubblico ministero richiederà l’archiviazione del procedimento penale.
Invece in caso di adempimento tardivo della prescrizione impartita dall’organo accertatore è prevista una diminuzione della pena stabilita per la violazione contestata.
Conclusioni
Il nuovo meccanismo estintivo rappresenta una novità assoluta per il settore alimentare e pone indubbiamente una serie di incombenze in capo agli organi preposti che, per dare piena e completa attuazione alla riforma, sono chiamati a mettere in pratica una profonda azione di collaborazione e coordinamento per garantire un’applicazione uniforme della nuova disciplina sul territorio nazionale.
Avv. Sara Checchi
Studio Legale Gaetano Forte