Il Parlamento europeo ha approvato lo scorso febbraio il nuovo Regolamento UE sulle indicazioni geografiche (IG). Frutto di una lunga negoziazione tra istituzioni e parti sociali. Il documento rappresenta una novità perché è un testo unico, che riunisce vini, bevande spiritose e prodotti agroalimentari a indicazione geografica, prima articolati in diversi provvedimenti.

Il regolamento riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Sono, inoltre, disciplinate le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità. L’obiettivo è la competitività dei produttori, l’equa concorrenza, la buona fede del consumatore nonché la strutturazione di procedure di registrazione efficienti e agevoli, che tengano conto dell’adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale. A ciò si aggiunga l’efficacia dei controlli in tutta l’UE e una maggior tutela nei mercati dei paesi terzi.

Le novità

 Sostenibilità

Nel disciplinare potranno entrare i temi della sostenibilità attraverso l’eventuale obbligo di pratiche sostenibili (sotto il profilo ambientale, sociale ed economico) da rispettare nella produzione.

Legittimazione e procedura di opposizione

Le domande di registrazione delle IG possono essere presentate solo da un gruppo di produttori richiedente, ossia un gruppo, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituito da produttori del medesimo prodotto il cui nome è proposto per la registrazione. Gli enti pubblici e altre parti interessate possono svolgere un ruolo di assistenza.
Ogni Stato membro dovrà regolare la propria procedura nazionale di opposizione (situazione in cui spesso si arenano le domande di registrazione), garantendo la pubblicazione della domanda di registrazione e prevedendo un periodo di almeno un mese per l’opposizione.

Tempi

Accelerazione dei tempi per l’esame comunitario e maggiore trasparenza. L’esame è effettuato entro sei mesi dalla domanda. Se la Commissione dovesse richiedere informazioni supplementari, il periodo di esame delle stesse non supera i cinque mesi a decorrere dal giorno in cui la Commissione riceve la risposta del richiedente.
Se l’esame non si conclude nei tempi suddetti la Commissione informa il richiedente dei motivi del ritardo, indicando il tempo stimato necessario per concludere l’esame, che non può superare un mese. La procedura può subire sospensioni connesse alla pendenza di controversie giudiziarie nello stato membro richiedente.
L’opposizione a livello comunitario va fatta entro 3 mesi dalla pubblicazione sulla GUCE con altri 3 mesi per le consultazioni.

Notifiche di osservazioni

È uno strumento nuovo consistente nella possibilità, per le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo o una persona fisica o giuridica di un paese terzo, di evidenziare eventuali errori o informazioni supplementari, compresa la possibile violazione di norme dell’Unione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda.
Non è un’opposizione, ma può portare la Commissione a effettuare una nuova pubblicazione.

Protezione

Nei considerando viene identificata l’“evocazione” come il collegamento con il prodotto designato dall’IG, anche con riferimento a un termine, segno o altro aspetto dell’etichettatura o dell’imballaggio, presente nella mente del consumatore europeo medio ragionevolmente informato, attento e avveduto.
Estesa la protezione delle IG anche ai servizi e ai prodotti usati come ingredienti. Ravvisata usurpazione, imitazione o evocazione, anche al caso di una trascrizione o una traslitterazione e perseguibile l’attività illecita anche nelle informazioni fornite su interfacce online.

Ingredienti DOP/IGP

Per la prima volta viene disciplinato l’uso di ingredienti DOP e IGP nei prodotti trasformati. I limiti sono:
a) il prodotto trasformato non contiene alcun altro prodotto comparabile all’ingrediente designato dall’indicazione geografica;
b) l’ingrediente designato dall’indicazione geografica è utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione;
c) la percentuale dell’ingrediente designato dall’indicazione geografica nel prodotto trasformato è indicata in etichetta.
Chi intende usare ingredienti DOP/IGP nel nome dell’alimento preimballato, compreso nel materiale pubblicitario, fornisce una notifica preventiva scritta al gruppo di produttori riconosciuto, se esiste, per l’IG in questione.
Entro quattro mesi o viene dato riscontro o viceversa sussiste un silenzio assenso che consente l’uso in capo all’operatore. È possibile stipulare, con il gruppo di produttori, accordi contrattuali sugli aspetti tecnici e visivi specifici del modo in cui l’indicazione geografica dell’ingrediente è presentata nel nome dell’alimento preimballato nell’etichettatura al di fuori dell’elenco degli ingredienti o nel materiale pubblicitario.

Relazione tra indicazioni geografiche e marchi commerciali

L’annosa questione del rapporto tra marchi e IG viene definita, prevedendo il rigetto della domanda di registrazione di un marchio commerciale, in violazione delle norme di protezione, se successiva alla data di presentazione della domanda di registrazione della IG. I marchi UE registrati in violazione di tale disposizione sono dichiarati nulli dall’EUIPO mentre quelli nazionali sono dichiarati nulli dalle autorità nazionali competenti.
Ammessa la coesistenza IG e marchio anteriore, ossia depositato, registrato o acquisito in buona fede prima della data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della IG, anche se viola le norme di protezione.

Gruppi di produttori (Consorzi di Tutela)

Ampio spazio viene dato (artt. 32 ss) ai Gruppi di produttori di cui vengono indicate le caratteristiche, i requisiti di composizione, le facoltà e i poteri.
In sostanza si tratta dei Consorzi di Tutela a cui vengono riconosciuti maggiori poteri di intervento, potere di rilasciare le autorizzazioni all’uso degli ingredienti IG, ulteriore possibilità di definire la regolamentazione dell’offerta, diritto di concordare pratiche sostenibili, chiedere modifiche e cancellazione delle IG.

Nomi a dominio

Il regolamento tiene in considerazione il possibile conflitto tra le IG e i nomi a dominio.
La Commissione potrà affidare all’EUIPO il compito di istituire e gestire un sistema di condivisione delle informazioni e di allarme per i nomi di dominio che fornisca al richiedente informazioni sulla disponibilità dell’indicazione geografica come nome di dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome di dominio identico all’indicazione geografica in questione. L’obiettivo è garantire una più ampia efficacia alla tutela delle IG.

Nome del produttore

Introdotto, nell’etichettatura, l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo della IG. Il nome dell’operatore è inteso come il nome dell’operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell’indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.

Tutela online

Rafforzata la tutela online. Tutte le informazioni collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti e che violano la protezione delle IG sono considerate contenuti illegali in base al Regolamento (UE) 2022/206 sui servizi digitali. 
I prestatori di tali servizi si attivano a seguito della ricezione, dalle autorità competenti dell’ordine di contrasto ai contenuti illegali (es. oscuramenti siti, etc).

Attestazioni di conformità

Nuova la possibilità dell’operatore che ha superato il controllo delle autorità preposte, di richiedere un’attestazione di conformità al disciplinare, anche digitale, o l’inserimento in un elenco di operatori approvati redatto dall’autorità competente.

Conclusioni

La nuova riforma delle indicazioni geografiche costituisce una novità soprattutto per quanto concerne la creazione di un unico testo per tutte le produzioni del mondo dell’agroalimentare, del vino e delle bevande spiritose. Il rafforzamento dei Consorzi di Tutela e la messa a disposizione di ulteriori strumenti di tutela e sviluppo dovrebbero fornire uno strumento più moderno per proteggere un settore sempre più importante nello scenario nazionale.

Avv. Chiara Marinuzzi
Studio legale Gaetano Forte

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