Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, la legislazione europea impone infatti di verificare tutti i passaggi della catena produttiva che concorrono alla formazione del prodotto finale destinato al consumatore. È pertanto fondamentale da parte dell’operatore del settore alimentare adottare delle procedure di controllo e verifica tali da impedire che durante le fasi di preparazione, lavorazione e confezionamento del prodotto possano verificarsi delle situazioni di rischio tali da compromettere la conformità degli alimenti ai requisiti igienico sanitari previsti dalla legge.
Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione al fine di garantire la sicurezza degli alimenti riguarda la conformità delle macchine impiegate nel processo produttivo ai requisiti di legge; le principali tipologie di macchinari impiegate nel settore alimentare si possono raggruppare in due categorie:
- macchine che entrano in contatto, diretto o indiretto, con gli alimenti che trasformano o confezionano;
- macchine che entrano in contatto solamente con il packaging del prodotto alimentare in quanto impiegate nella produzione degli imballaggi o solo nella fase di confezionamento del prodotto.
Nel primo caso la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva 2006/42/CE (cd. Direttiva Macchine) del 17 maggio 2006, più precisamente è il punto 2 dell’Allegato I a stabilire i requisiti sostanziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine:
“2.1.1 Considerazioni generali - Le macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari o per prodotti cosmetici o farmaceutici devono essere progettate e costruite in modo da evitare qualsiasi rischio di infezione, di malattia e di contagio.
Vanno osservati i seguenti requisiti:
a) i materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione; se questo non è possibile devono essere utilizzati elementi monouso;
b) tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici ad eccezione di quelle degli elementi monouso devono:
- essere lisce e prive di rugosità o spazi in cui possono fermarsi materie organiche. Lo stesso requisito va rispettato per i collegamenti fra le superfici,
- essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli,
- poter essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo aver asportato le parti facilmente smontabili; gli angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa;
c) i liquidi e i gas aerosol provenienti da prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici e dai prodotti di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire completamente verso l'esterno della macchina (se possibile in una posizione «pulizia»);
d) la macchina deve essere progettata e costruita al fine di evitare l'ingresso di sostanze o di esseri vivi, in particolare insetti o accumuli di materie organiche, in zone impossibili da pulire;
e) la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari pericolosi per la salute, inclusi i lubrificanti, non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici.
2.1.2 Istruzioni - Le istruzioni delle macchine alimentari e delle macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti cosmetici o farmaceutici devono indicare i prodotti e i metodi raccomandati per la pulizia, la disinfezione e la risciacquatura non solo delle parti facilmente accessibili”.
A livello nazionale la normativa di riferimento per le macchine alimentari è contenuta nel Decreto legislativo n. 17/2010 che costituisce il recepimento della Direttiva europea sopra menzionata.
Avv. Sara Checchi
Studio Legale Forte