È ormai più di un anno che gli operatori hanno a che fare con l’etichettatura ambientale degli imballaggi introdotta con il decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 che, come ormai è noto a tutti, dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

La disposizione, con tutte le sue implicazioni pratiche in termini di applicazione, ha fatto irruzione nella vita degli operatori senza tempi di adeguamento e senza supporti interpretativi lasciando molti in preda al panico, tanto è vero che immediatamente si correva ai ripari con ripetute proroghe. L’ultima è contenuta nella Legge 15/2022, di conversione con modificazioni del D.L. 228/2021: gli oneri di etichettatura ambientale degli imballaggi sono stati sospesi sino al 1° gennaio 2023.

L’etichettatura

Per la resa grafica di diciture e simboli, il MITE suggerisce, per gli imballaggi destinati al mercato italiano, il ricorso ai colori codificati dalla norma UNI 11686 - Gestione dei rifiuti - Waste visual elements – Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.

Il digitale

Come già chiarito dallo stesso MITE con Nota del 17.05.2021, al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il ricorso a canali digitali è sempre consentito (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio. Questi strumenti possono essere utilizzati sia per facilitare la trasmissione delle informazioni obbligatorie lungo la filiera nei circuiti commerciali e industriali, sia per veicolare al consumatore finale la natura dei materiali di imballaggio e le indicazioni sul corretto conferimento. 

Qualora l’imballaggio sia destinato al consumatore finale, il soggetto obbligato è tenuto a riportare sull’imballaggio o sul punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc).

Per rendere disponibili le informazioni di etichettatura ambientale è quindi possibile utilizzare uno strumento digitale che rimanda ad una pagina appositamente dedicata a veicolare i contenuti sull’etichettatura ambientale che riguardano lo specifico imballaggio, a patto che l’accesso all’informazione specifica per l’imballaggio in questione risulti facile e diretta, e che detta informazione sia puntuale e non di difficile interpretazione. Si consiglia quindi di segnalare su tali canali, in modo evidente, l’imballaggio

Entrata in vigore e smaltimento scorte

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, come detto, è sospeso fino al 31 dicembre 2022. Gli operatori del settore possono commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023 fino a esaurimento scorte.

Il termine “prodotti” è da intendersi riferibile agli imballaggi, e non ai prodotti imballati. Ne deriva che le aziende potranno utilizzare, fino a loro esaurimento, le scorte di imballaggi finiti anche se vuoti, che non siano conformi all’obbligo di etichettatura alla data del 31/12/2022.

Dopo il 31/12/2022 Potranno pertanto essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.

Considerando che la data di “immissione in commercio” dell’imballaggio può essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce, qualora un utilizzatore acquisti gli imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) da un fornitore, fa fede la data di tali documenti (l’effettivo trasferimento fisico della merce presso l’acquirente potrebbe avvenire anche in data successiva; l’importante è riuscire a provare che la merce sia stata acquistata prima del 31/12/2022).

Qualora un autoproduttore di imballaggi – sono definiti “autoproduttori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio). L’autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi – abbia in giacenza scorte di imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022, può fare riferimento alla data del lotto di produzione (in tal caso si dovrebbe fare riferimento al lotto di produzione dell’imballaggio o dell’etichetta, qualora si preveda di inserire sull’etichetta le informazioni obbligatorie).

Con riferimento ai produttori di imballaggi (in base all’art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/06, i produttori di imballaggi sono “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”) che abbiano scorte di imballaggi privi dei requisiti, si suppone che possano:

  • commercializzare gli imballaggi acquistati dal cliente in data antecedente al 31/12/2022. In questo caso fa fede la data del documento di acquisto della merce da parte del suo cliente.
  • commercializzare le scorte di imballaggi neutri e privi di etichettatura – così come già previsto dalla nota di chiarimenti del Ministero per la Transizione Ecologica del 17 maggio 2021 – accompagnati da documentazione che contenga le informazioni obbligatorie da veicolare ai clienti (composizione dell’imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE).

Qualora si tratti di imballaggi che subiranno un processo di stampa o l’apposizione di una etichetta (attraverso le diverse modalità previste negli specifici casi), sarà necessario stipulare un accordo con il cliente all’interno del quale si definisca in quale punto della filiera avverranno tali operazioni.

 

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