Cambiano i controlli ufficiali nel biologico. Il vecchio D.Lgs. 20/2018 lascia il posto al Decreto Legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023, entrato in vigore il 14 novembre. La novella legislativa scaturisce dall’esigenza di adeguare la normativa nazionale al Regolamento 2018/848/UE relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del Regolamento 2017/625/UE sui controlli ufficiali.

È noto a tutti che il perno della produzione biologica è il sistema di controllo da parte di organismi di controllo, che possono essere autorizzati, a seguito di una istanza, dal MASAF a condizione che siano accreditati alla versione più recente della norma internazionale armonizzata UNI CEI EN 17065.
Uno dei temi caldi del precedente testo normativo era la gestione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati. Nel testo del D.Lgs.148/23, al fine di definire strumenti di superamento di tali conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati, rispetto al D.Lgs. 20/2018, è stata eliminata, per le associazioni consortili senza fine di lucro, la deroga al requisito di assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell’organismo di controllo. L’autorizzazione all’ODC dura 5 anni, non è trasferibile ed è rinnovabile. Il MASAF ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco degli organismi di controllo autorizzati.
Per quanto concerne i provvedimenti in cui possono incorrere gli ODC, l’articolo 6 stabilisce che sia la sospensione che la revoca possono essere disposte in modo parziale in caso di carenze imputabili solo a talune attività di controllo e certificazione. Di particolare interesse il fatto che il decreto aumenta, rispetto alla disciplina vigente, da 3 a 5 anni il periodo che deve trascorrere prima che l’organismo revocato possa presentare una nuova richiesta di autorizzazione. 

Cosa fanno gli ODC

In base all’articolo 7 gli ODC:

- rilasciano il certificato agli operatori (o comunicano i motivi ostativi al rilascio) entro novanta giorni dalla data di ricezione della notifica di inizio della propria attività di produzione biologica;
- garantiscono la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale pubblica;
- fissano e pubblicano i criteri di determinazione delle tariffe da applicare agli operatori e delle spese per la gestione dei ricorsi;
- effettuano la verifica di non conformità;
- garantiscono che, durante lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione, siano mantenute riservate tutte le informazioni ottenute dal proprio personale, il quale, nello svolgimento dell’attività è incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 358 del Codice Penale.

Le non conformità

L’articolo 8 declina i casi di non conformità distinguendo tra

  • Scarsa entità

Devono ricorrere CUMULATIVAMENTE le seguenti condizioni:

  1. l’operatore ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e controlli comunque efficaci;
  2. le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico non sono compromesse in nessuna fase della produzione, della preparazione o della distribuzione;
  3. il sistema di tracciabilità adottato dall’operatore è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l’immissione sul mercato;
  4. non è intenzionale.
  • Grave

È sufficiente ricorra ANCHE SOLO UNA delle seguenti condizioni:

  1. l’operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
  2. le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
  3. il sistema di tracciabilità adottato dall’operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l’immissione sul mercato;
  4. l’operatore non corregge o non corregge tempestivamente una non conformità di “scarsa entità”;
  5. è intenzionale.
  • Critica

Nel caso in cui ricorrano CUMULATIVAMENTE le seguenti condizioni:

  1. l’operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci;
  2. le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione;
  3. il sistema di tracciabilità adottato dall’operatore non è in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l’immissione sul mercato;
  4. è intenzionale.

Nel caso in cui ricorra ANCHE SOLO UNA delle seguenti condizioni

  1. l’operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformità grave o critica;
  2. l’operatore omette ripetutamente di correggere una non conformità di qualunque categoria;
  3. l’operatore impedisce all’organismo di controllo l’accesso ai locali soggetti a controllo, alla contabilità, compresi i documenti finanziari o il prelievo di campioni.

Non sarà dichiarabile bio il prodotto quando è rilevata la presenza di una sostanza non ammessa, salvo che sia accidentale o tecnicamente inevitabile e ciò sia accertato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall’organismo di controllo, le cui misure saranno definite da Decreto del MASAF.
Sempre il MASAF dovrà individuare le misure in caso di accertata non conformità a carico degli operatori, tra le quali: il divieto alla commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica, la sospensione o il ritiro del certificato, nonché l’imposizione di un obbligo di informazione nei confronti dei clienti etc.

Gli accertamenti

Controllo vegetali shutterstock 2268966941L’articolo 12 consente agli operatori per i quali sia stata rilevata la presenza di sostanze non ammesse nell’ambito dei controlli ufficiali, di far effettuare a proprie spese una controperizia sui risultati del controllo di laboratorio dandone notizia all’organismo di controllo entro cinque giorni dalla comunicazione dell’esito sfavorevole del controllo ufficiale.
La controperizia consiste nell’esame documentale delle registrazioni inerenti alle attività condotte dal momento del campionamento e sino all’emissione del rapporto di prova. L’esame documentale è svolto a cura di un perito di parte individuato dall’operatore e iscritto in un albo professionale pertinente. L’operatore, in sede di controperizia, può far eseguire una nuova analisi presso un laboratorio accreditato di propria fiducia sull’aliquota ricevuta in fase di campionamento. Sulla base dei risultati della controperizia, l’articolo 13 consente all’operatore di contestare il risultato del controllo di laboratorio aprendo così la fase di controversia. La controversia può essere avviata dall’operatore (a carico del quale sono le spese della procedura) inviando apposita richiesta all’organismo di controllo entro venti giorni dalla comunicazione dell’esito analitico sfavorevole. L’organismo di controllo affida la ripetizione dell’analisi a un diverso laboratorio ufficiale indicato dall’operatore. Va segnalato che la gestione della procedura è in capo all’ODC.

Altre disposizioni operative

Il decreto disciplina, inoltre, gli obblighi degli organismi di controllo (art. 14) e gli oneri di comunicazione (art. 15) , nonché i doveri degli operatori (art. 16) al fine di garantire la trasparenza e collaborazione nell’ambito delle attività di controllo. Rimane fermo l’obbligo di notifica e di assoggettamento a un unico organismo di controllo da parte degli operatori.
Sono inoltre previste regole dettagliate per il rilascio, il rinnovo e la gestione del certificato (art. 18), gli elenchi degli operatori (art. 19) e il sistema di uscita dal sistema di controllo (art. 20).
L’articolo 21 prevede l’istituzione, da parte del MASAF, di una banca dati pubblica al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici, nonché di un’infrastruttura digitale pubblica al fine di garantire il rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori.

Le sanzioni

Le sanzioni per gli organismi di controllo sono articolate su due “intervalli” da graduare in base alla gravità e all’oggetto delle condotte illecite poste in essere. Precedentemente vi era un’unica sanzione di 50 mila euro.
Per gli operatori è di interesse la previsione di sanzioni proporzionali rispetto al fatturato (fino al 5%) per diverse forme di violazioni, la più significativa delle quali è l’uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico da parte di soggetti che non sono inseriti nel sistema di controllo per l’agricoltura biologica.
Una sanzione specifica (sempre proporzionale) è inoltre prevista per chi fa un utilizzo improprio del marchio biologico italiano (Legge 23/2022), tale da indurre in errore il consumatore sull’origine italiana della materia prima del prodotto stesso.

Conclusioni

Il D.Lgs. 148/2023 adegua la disciplina nazionale al Regolamento UE 848/2020 e al Reg. UE 625/2017 che hanno ricodificato le regole a livello comunitario. Si tratta ora di trovare l’equilibrio tra gli organismi di controllo gli operatori e le autorità competenti nell’ottica di evitare problematiche che in passato hanno mostrato diverse criticità del sistema.

Avv. Chiara Marinuzzi
Studio Legale Gaetano Forte

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