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È entrata in vigore l’11 gennaio 2024 la Legge 206 del 27 dicembre 2023, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy”. Si tratta di un provvedimento prevalentemente programmatico facente parte di una più ampia strategia promozionale della produzione nazionale.

Il tema non è limitato, infatti, al mondo alimentare, ma spazia dalla nautica da diporto all’istruzione, passando per lo sviluppo digitale (es blockchain). 

Marchi di interesse o valenza nazionale

Per i marchi di particolare interesse o valenza nazionale, ossia marchi registrati da almeno cinquant’anni o per il quale è possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquant’anni, che rischiano la cessazione o l’estinzione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può intervenire per prevenire la cessazione anche subentrando gratuitamente nella titolarità del marchio, ovvero depositando una domanda di registrazione a proprio nome per i marchi in disuso da almeno 5 anni. Si ricorda che in materia di marchi storici di interesse nazionale sono stati introdotti con l’art. 31 del DL 34/2019 (cd. Decreto Crescita), convertito in Legge 58/2020 e per gli stessi è previsto un apposito logo approvato con DM 10 gennaio 2020.

Filiera dell’olio di oliva e del pane e pasta

Per gli oli di oliva vergini, in vista di tutelarne la qualità, saranno definite, con decreto, le modalità di registrazione nell’ambito del SIAN delle consegne di olive ai frantoi che dovranno avvenire entro 6 ore dalla consegna delle olive stesse. Per la corretta informazione del consumatore sulla filiera del pane e della pasta, presso il ministero verrà istituita una commissione tecnica per redigere linee guida che identifichino le lavorazioni di particolare qualità nell’ambito del processo produttivo del pane fresco e della pasta di grano duro.

DOP E IGP nei paesi terzi

Sarà istituito un Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole e alimentari, nonché del vino e delle bevande spiritose per finanziare la registrazione presso Paesi terzi delle indicazioni geografiche, per la tutela, anche giudiziaria, delle indicazioni geografiche nazionali e la promozione delle stesse sempre presso Paesi terzi. L’obiettivo è aumentare la visibilità, rafforzare e far conoscere le indicazioni geografiche italiane nel mondo.

Distretti del prodotto italiano

Sempre in questo ambito si segnala anche l’istituzione di un fondo per i “distretti del prodotto tipico italiano” ovvero per il riconoscimento di “sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare avente valenza fortemente territoriale”(art. 39).

Ristorazione e cucina italiana all’estero

Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all’estero con un’offerta enogastronomica effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e di contrastare l’utilizzo speculativo della pratica dell’italian sounding, sia nella preparazione delle vivande sia nell’impiego degli ingredienti e dei prodotti, è istituita la certificazione distintiva di “ristorante italiano nel mondo”, attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all’estero.
La certificazione (di durata triennale) è rilasciata da un ente terzo certificatore accreditato, sulla base di un disciplinare adottato con apposito decreto che dovrà prevedere, tra l’altro, l’utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, con indicazioni geografiche tutelate e conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell’attività di ristorazione.
Sono, inoltre, previste misure di sostegno per la promozione del consumo all’estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, e per la loro valorizzazione nonché per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull’utilizzo dei prodotti.

Lotta alla contraffazione

In tema di lotta alla contraffazione si segnala la modifica dell’art. 517quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari) per il quale viene prevista la competenza per le indagini in capo al procuratore del distretto di riferimento (art. 49) Modificato inoltre l’art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) che risulta integrato non solo dall’azione di “porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione”, ma anche dal “detenere per la vendita” (art. 52).

Conclusioni

La nuova legge sul Made in Italy presenta un ventaglio di iniziative di particolare interesse anche per il settore alimentare. Sarà ora compito dei ministeri competenti definire il dettaglio delle misure, in cui giocano un ruolo importante le denominazioni tutelate, nonché i segni distintivi di interesse storico nazionale.

Avv. Chiara Marinuzzi 
Studio Legale Gaetano Forte

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