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Lo standard IFS FOOD versione 8 è stato recentemente pubblicato (aprile 2023), con la possibilità di condurre audit in accordo alla nuova edizione già a partire dal 1 ottobre 2023. Tuttavia, dal 1 gennaio 2024 è obbligatorio affrontare le verifiche solo nei confronti della nuova versione.

IFS Food rappresenta uno dei più diffusi standard volontari di Food Safety ed è riconosciuto internazionalmente dal GFSI (Global Food Safety Initiative). 

Perché è stata necessaria la versione 8?

La nuova edizione, per cui è disponibile anche una check-list comparativa nei confronti della versione 7 (disponibile sul sito dell’Organizzazione proprietaria dello standard), nasce dall’esigenza di allineare il documento al nuovo Codex Alimentarius e alla norma ISO 22003-2:2022. Inoltre, è stato rivisto il sistema dei punteggi ed è stato introdotto lo status di “IFS Star”, per classificare l’audit effettuato in modalità “non annunciata”.
Infine, la sezione relativa alla “Food defence” è stata integrata nel capitolo 4 e sono stati inseriti indicazioni alla possibilità di aggiungere il riferimento ai disciplinari DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) nel certificato IFS.
Anche i requisiti relativi alla “food safety culture” sono stati potenziati.

Al di là degli aspetti tecnici e organizzativi per la gestione degli audit (termine ritornato in “auge” invece della parola “assessment”), lo standard è composto da 4 parti:

  1. Protocollo di certificazione;
  2. Requisiti;
  3. Requisiti per organismo di accreditamento, organismi di certificazione e auditor;
  4. Reportistica, software e database.

Sono disponibili 11 appendici e un glossario.

Tra le modifiche significative, è possibile individuare una modifica nel protocollo di valutazione (con particolare riferimento all’interpretazione delle valutazioni “B” - B-scoring), oltre a quanto precedentemente indicato.
Sono stati ridotti i requisiti, passando ai 232 requisiti della versione 8 rispetto ai 237 requisiti della precedente edizione. Tuttavia, sono stati introdotti quattro nuovi requisiti, otto sono stati accorpati (o eliminati) e i capitoli sono stati ridotti a cinque.
Ancora, viene sottolineata l’importanza della “competenza” allorquando lo standard usa in alcuni requisiti la terminologia “personale competente”. Emerge, dalla lettura critica della nuova edizione, che una persona sia competente qualora sia in grado di fare bene una determinata attività. Tale competenza si può quindi raggiungere, al di là degli studi scolastici e accademici, anche attraverso una combinazione di attività formative e di apprendimento, nonché di mantenimento delle competenze, ma anche attraverso l’esperienza della persona.
In IFS FOOD versione 8 viene, inoltre, enfatizzata la necessità di pianificare e svolgere qualsiasi attività in base al rischio: tale approccio è da considerarsi valido non solo all’interno del recinto “HACCP” ma anche in sede di PRP e PRP-Op. Per un dettaglio maggiormente approfondito sulle modifiche complessive alla nuova edizione, si rimanda alla lettura critica della tabella di comparazione precedentemente citata.

Le modifiche in ambito Pest management

Entrando nel merito, invece, del paragrafo “4.13 Monitoraggio e controllo degli infestanti”, si nota che l’attenzione per il pest management è rimasta invariata, al di là di poche e minime modifiche, per lo più formali e mirate a rendere più chiari alcuni passaggi.

I requisiti rimangono sette e sono di seguito riportati, indicando in grassetto le modifiche rispetto ai precedenti.

4.13.1 I locali e le attrezzature del sito devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo da prevenire le infestazioni.

4.13.2 Devono essere documentate, implementate e mantenute misure di controllo degli infestanti basate sul rischio.
Le stesse devono essere conformi ai requisiti legali locali e prendere in considerazione come minimo:

  • l’ambiente dello stabilimento (infestanti potenziali e bersaglio);
  • la tipologia di materie prime/prodotti finiti;
  • la planimetria del sito con le aree di applicazione (mappa delle trappole/esche);
  • gli elementi costruttivi sensibili all’attività degli infestanti quali soffitti, cantine, tubazioni, angoli;
  • l’identificazione delle esche in sito;
  • la responsabilità, interna/esterna;
  • gli agenti utilizzati e le relative istruzioni d’uso e di sicurezza;
  • la frequenza delle ispezioni;
  • le aree di stoccaggio in locazione, se applicabile.

4.13.3 Quando un’azienda impiega un fornitore di servizi di terza parte per il controllo degli infestanti, tutti i requisiti di cui sopra devono essere documentati nel contratto di servizio. Una persona competente dell’azienda deve essere nominata per monitorare le attività di controllo degli infestanti. Anche se il servizio di controllo degli infestanti è esternalizzato, le responsabilità delle azioni necessarie (compresa la supervisione continua delle attività di controllo degli infestanti) rimangono all’interno dell’azienda.

4.13.4 Le ispezioni volte al controllo degli infestanti e le azioni risultanti devono essere documentate. L’attuazione delle azioni deve essere monitorata e registrata. Ogni infestazione deve essere documentata e devono essere adottate misure di controllo.

4.13.5 Le esche, le trappole e i dispositivi anti-insetto devono essere perfettamente funzionanti, in numero sufficiente, progettati allo scopo, ubicati in posizioni appropriate e utilizzati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione.

4.13.6 Le forniture in ingresso devono essere ispezionate all’arrivo per verificare l’assenza di infestanti. Qualsiasi riscontro deve essere registrato.

4.13.7 L’efficacia delle misure di controllo contro gli infestanti deve essere monitorata, compresa l’analisi delle tendenze, al fine di consentire azioni appropriate e tempestive. Le registrazioni di questo monitoraggio devono essere disponibili.

Approfondiamo alcuni punti

Pest shutterstock 1719929704Per esempio, il requisito 4.13.3 continua a definire in maniera univoca come, qualora l’impresa alimentare incarichi un fornitore esterno di servizi di pest control, non solo tutte le specifiche del servizio (punto 4.13.2) dovranno essere chiaramente definite un contratto di fornitura di servizi, ma che le responsabilità per le azioni necessarie (inclusa la supervisione continua delle attività di disinfestazione) rimangano all’interno dell’azienda, anche in caso di affidamento all’esterno dei servizi. Fondamentalmente, non è possibile appaltare all’esterno una responsabilità, ma solo lo svolgimento della stessa (al netto delle pacifiche responsabilità in carico ad un fornitore esterno dei servizi, opportunamente qualificato e monitorato).
I servizi di gestione degli animali infestanti dovranno necessariamente essere affidati a imprese autorizzate e competenti, conformi alla normativa italiana di riferimento (Legge 82/1994 e DM 274/1997, oltre a quanto di interesse in termini di salute e sicurezza sul lavoro, gestione ambientale, etc.) ma auspicabilmente certificate secondo le norme UNI EN 16636:2015 (integrata nel 2020 dalla UNI/PdR 86:2020), UNI 11381:2010. Si consideri anche la recente UNI/PdR 145:2023 (“Pest management nelle imprese del settore agroalimentare della produzione biologica - Requisiti del servizio”), che potrà essere considerata un’importante linea guida per le aziende che trasformano prodotti agroalimentari da agricoltura biologica.
Ulteriore tema di discussione e di riflessione è la cogenza a ogni disposizione cogente vigente: per quanto sia un argomento apparentemente scontato, considerando l’applicazione in Italia di un solido corpus normativo di origine comunitaria, nazionale, locale (regione e comuni), l’adeguamento a disposizioni cogenti, per esempio relative all’uso conforme dei biocidi (recente è la pubblicazione del D.Lgs. 179/2021 che disciplina il regime sanzionatorio sull’uso improprio di presidi medico-chirurgici e prodotti biocidi, largamente utilizzati sia per le attività di sanificazione ma anche per le attività di disinfestazione e derattizzazione) o, per esempio, relative alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di pest control, fa largamente discutere gli addetti ai lavori.
Inoltre, appare chiaro in sede di verifica, validazione e riesame delle attività di gestione degli infestanti, come la “trend analysis” rappresenti solo uno degli strumenti per confermare l’efficacia e svolgere tali attività. È da considerare che anche le valutazioni approfondite da parte di un “pest control expert”, già prese in considerazione dallo standard BRCGS, vengano raccomandate anche in aziende certificate IFS, come anche le esperienze degli ultimi anni ci hanno indicato.
Infine, in altre sezioni dello standard, sono presenti numerosi riferimenti diretti o indiretti alle attività di gestione degli infestanti nell’ambito dei siti certificati, con riferimento alla gestione dei fornitori esterni, degli audit interni, dei requisiti dell’edificio, della gestione degli scarti e dei rifiuti, etc.
Nell’interpretare nel dettaglio i vari requisiti, è necessario ricordare che IFS ha messo a disposizione al termine del 2022 una ricca e completa linea guida (“IFS Pest Control Guideline version 2”) allo scopo di fornire ai siti certificati IFS uno strumento utile sia per comprendere al meglio i requisiti dello standard, sia per informare sugli attuali sviluppi e orientamenti del settore del pest management.
In questo contesto, la linea guida, pur non avendo valore normativo, fornisce indirizzi operativi in linea con i più recenti orientamenti del pest management mondiale. La linea guida, al momento applicabile anche alla versione 8 di IFS Food, contiene un approfondito focus sull’Integrated Pest Management (con una sezione specificatamente dedicata alla sostenibilità e alla digitalizzazione del comparto), un’interpretazione dettagliata dei requisiti IFS (con riferimento alla versione 7) e ben 7 allegati di natura tecnica e operativa, anche ai fini della adeguata e corretta selezione del fornitore di servizi di pest management esterno.

Francesco Fiorente
Esperto in Pest Management

 

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