Il ministero della Transizione ecologica è intervenuto recentemente con la circolare del 17 maggio 2021 in merito all’obbligo di etichettatura degli imballaggi, previsto dall’art. 219 del Testo unico ambientale. In particolare l’obbligo ricade sui produttori ma anche sugli utilizzatori degli imballaggi, al fine di assicurare un'adeguata e idonea informazione ambientale.
I produttori di imballaggi sono obbligati a identificare correttamente il materiale, con la codifica alfanumerica prevista dalla decisione 97/129/Ce perché sono a conoscenza dell'effettiva composizione dell'imballaggio, sia esso finito che semilavorato, e quindi devono fornire informazioni complete a favore di tutti i soggetti della filiera. Le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi sono spesso condivise tra il produttore e l'utilizzatore dell'imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo.
Per garantire la corretta etichettatura ambientale di imballaggi neutri, privi di grafica o stampa con particolare riferimento a quelli da trasporto, il produttore deve inserire le informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali. Ciò vale anche nei casi in cui ci si trova di fronte a imballi impossibilitati alla stampa dell'etichettatura. Si tratta in sostanza di una via alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull'imballaggio stesso. (a cura di F. Metta)