Garantire cibi sani e sicuri lungo tutta la filiera produttiva è la missione dell’Unione Europea e del nostro paese come membro, una sfida affascinante che parte da un controllo integrato che supera le logiche di approccio settoriale e verticale; un metodo che parte dalla combinazione di requisiti elevati per i prodotti alimentari e per la salute e il benessere degli animali.

Per comprendere a pieno l’attenzione sullo standard di qualità legato al mondo degli aromi e additivi alimentari è doveroso ricordare che il controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande ha la finalità di verificare e garantire la conformità dei prodotti in questione alle disposizioni dirette a prevenire i rischi per la salute pubblica, a proteggere gli interessi dei consumatori e ad assicurare la lealtà delle transazioni. 

 

Trend della canapa: nuove indicazioni

Moda, cosmetica, pubblicità e potremmo continuare alla fine citando i diversi mondi che nell’ultimo periodo sono stati conquistati dal trend della canapa, diventato elemento di tendenza anche nel settore alimentare: a tal proposito è stato pubblicato il 15 Gennaio 2020 in Gazzetta Ufficiale il Decreto 4 Novembre 2019 atto a fissare i valori dei limiti massimi di tetraidrocannabinolo (THC) totale ammissibili negli alimenti al fine dei controlli ufficiali. L'applicazione della norma è sottoposta al regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce le procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, gli alimenti ammessi sono i semi di canapa e la farina ottenuta dagli stessi con limite per il THC a 2,0 mg/kg; l’olio di semi di canapa con quantità massima a 5,0 mg/kg e gli integratori, mondo in cui la canapa ha trovato un utilizzo incredibile, contenenti alimenti derivati dalla stessa con limite massimo di 2,0 mg/kg. 

 

Solventi di estrazione: modifiche legislative

Per quanto concerne i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari dei loro ingredienti non ci sono solitamente novità massive quanto aggiornamenti mirati alle limitazioni presenti in alcuni di essi. La scelta dei solventi da estrazione rappresenta, come noto, un aspetto critico del processo estrattivo, in quanto può determinare la concentrazione selettiva di costituenti fisiologicamente attivi ma anche di sostanze indesiderate o contaminanti ma in ogni caso il solvente o la combinazione di solventi utilizzati devono essere ammessi dalla legislazione alimentare sui solventi da estrazione; i residui riscontrabili nell’estratto devono rispettare eventuali limiti massimi residuali. La modifica riguarda il recepimento della Direttiva 2016/1855/UE e concerne l’allegato I, parte II – ‘Solventi di estrazione e loro condizioni di impiego, del Decreto Legislativo Febbraio 1993, n°64, come sostituito da ultimo dal decreto del Ministro della salute 4 agosto 2011, n. 158, con una variazione riguardante l’etere dimetilico i cui valori limiti massimi di residuo passano a 0,009 mg/kg nei prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina e a 3 mg/kg nel collagene e nei derivati del collagene, con l’esclusione della gelatina stessa. 

Aromi e ultimi divieti

Non è ancora disponibile un elenco comunitario degli aromi ed ogni Stato membro continua ad applicare le proprie disposizioni nazionali, che in Italia sono contenute nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive comunitarie 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione). L’elenco delle sostanze aromatizzanti da lista UE regolamento 872/2012 subirà una modifica per quanto concerne la soppressione dall’elenco dell’Unione della sostanza aromatizzante furan-2(5H)-one con regolamento 2019/799 della Commissione Europea. Quest’ultima è stata inizialmente inserita come sostanza in corso di valutazione per la quale l’autorità europea per la sicurezza alimentare ha chiesto dati scientifici supplementari; successivamente i risultati sono stati valutati portando alla conclusione, nel parere scientifico dell’11 dicembre 2018, che la sostanza presentava un rischio per la sicurezza in relazione alla genotossicità poiché genotossica in vivo e pertanto non risultava conforme alle condizioni generali d’uso degli aromi con immediata richiesta di soppressione dall’elenco senza indugio per proteggere la salute umana. 

Luca Ilorini

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