Abbiamo raccolto alcuni commenti circa gli orientamenti che emergono dalla giurisprudenza in merito al valore in ambito processuale del dato analitico e del suo accertamento.

Il Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente  modificati negli alimenti ha come principale scopo quello di garantire il controllo sull’attuazione della legislazione dell’UE nel settore degli alimenti GM, attraverso l’elaborazione di strategie appropriate.  

Tra le non conformità più frequenti che possono andare a compromettere la sicurezza e la qualità degli alimenti in seguito al mancato rispetto dei requisiti di igiene delle macchine o dei MOCA, vi è la possibile contaminazione del prodotto alimentare in modo tale da variarne la composizione naturale.

Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, la legislazione europea impone infatti di verificare tutti i passaggi della catena produttiva che concorrono alla formazione del prodotto finale destinato al consumatore. È pertanto fondamentale da parte dell’operatore del settore alimentare adottare delle procedure di controllo e verifica tali da impedire che durante le fasi di preparazione, lavorazione e confezionamento del prodotto possano verificarsi delle situazioni di rischio tali da compromettere la conformità degli alimenti ai requisiti igienico sanitari previsti dalla legge.

La legislazione richiede che fin dalle fasi di progettazione e scelta dell’ubicazione delle strutture destinate agli alimenti si adottino misure idonee a consentire un’adeguata pulizia e disinfezione al fine di impedire l’accumulo di sporcizia e sviluppare una corretta prassi di igiene in grado di assicurare un’efficiente protezione contro la possibile contaminazione crociata. Altro adempimento fondamentale a tal scopo è predisporre una corretta aerazione degli ambienti nonché adeguati impianti di scarico. In particolare, la normativa comunitaria richiede all’operatore una specifica attenzione nella scelta dei materiali costruttivi nonché la predisposizione di adeguate procedure di pulizia e igiene. 

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 contiene la disciplina normativa sull’igiene dei prodotti alimentari e detta una serie di norme che stabiliscono le procedure igienico sanitarie da applicare a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli stessi prodotti alimentari.

Lo scorso 2019, anno in cui la Commissione europea e le autorità nazionali per la sicurezza alimentare hanno celebrato il 40° anniversario del RASFF, è stato un anno di importante per il sistema di allarme rapido che ha visto l’attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema.

La normativa comunitaria sull’origine degli alimenti, che, a fronte di vanti di origine dell’alimento, impone di comunicare la diversa origine o provenienza dell’ingrediente primario, entra in applicabilità il 1° aprile 2020 ma il tema “origine” è già oggetto di forti dibattiti anche alla luce di alcune recenti pronunce dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Garantire cibi sani e sicuri lungo tutta la filiera produttiva è la missione dell’Unione Europea e del nostro paese come membro, una sfida affascinante che parte da un controllo integrato che supera le logiche di approccio settoriale e verticale; un metodo che parte dalla combinazione di requisiti elevati per i prodotti alimentari e per la salute e il benessere degli animali.

Un aspetto di particolare importanza è rappresentato dalla denominazione di vendita utilizzata per la commercializzazione dell’alimento. Per quanto riguarda il termine “Salsiccia” nel nostro Paese, da sempre, è riferito ad  un prodotto trasformato a base di carne suina, perlopiù insaccato in budello naturale e che, a differenza del “Salame”, può vedere impiegati nell’impasto condimenti, additivi conservanti (nitriti) e coloranti (es. la cocciniglia consentita anche in alcuni prodotti a base di carne, insaccati e cotti).

Con un apposito parere scientifico, EFSA ha stabilito che la saccarina è sicura per il consumo umano e ha elevato la dose giornaliera accettabile (DGA) da 5 a 9 mg/kg di peso corporeo al giorno.